Sentenza 38/1961 (ECLI:IT:COST:1961:38)
Massima numero 1279
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  20/06/1961;  Decisione del  20/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1278  1280  1281  1282


Titolo
SENT. 38/61 B. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE TIPOGRAFICA - HA PER OGGETTO NON LA DIFFUSIONE DEL PENSIERO, MA L'ESERCIZIO DELL'ARTE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'autorizzazione contemplata dagli artt. 111 del T.U. delle leggi di p.s. e 662 Cod. pen. non ha per oggetto la diffusione del pensiero, ma l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini a questa, delle quali e' oggetto soltanto la riproduzione in numero illimitato di esemplari che contengono la manifestazione di una opinione e di un pensiero. Non e', quindi, fondata la questione di legittimita' costituzionale delle norme contenute negli articoli sopraindicati in riferimento all'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione. Cfr.: 1/56 F; 1/56 H;

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21  co. 1

Costituzione  art. 21  co. 2

Altri parametri e norme interposte