Sentenza 10/2020 (ECLI:IT:COST:2020:10)
Massima numero 42253
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CARTABIA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
16/01/2020; Decisione del
16/01/2020
Deposito del 31/01/2020; Pubblicazione in G. U. 05/02/2020
Titolo
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo - Abrogazione di leggi costituzionalmente necessarie (nella specie: elettorali) - Condizioni di ammissibilità - Coerenza ed immediata applicabilità della normativa residua, in modo da garantire la costante operatività dell'organo interessato.
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo - Abrogazione di leggi costituzionalmente necessarie (nella specie: elettorali) - Condizioni di ammissibilità - Coerenza ed immediata applicabilità della normativa residua, in modo da garantire la costante operatività dell'organo interessato.
Testo
L'eventuale abrogazione parziale di leggi costituzionalmente necessarie, e in primis delle leggi elettorali, deve comunque garantire l'indefettibilità della dotazione di norme elettorali, dovendosi evitare che l'organo delle cui regole elettorali si discute possa essere esposto alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento, sicché è condizione di ammissibilità del quesito che all'esito dell'eventuale abrogazione referendaria risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo, dovendosi intendere in particolare la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta alla stregua di una disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle candidature all'assegnazione dei seggi. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991 e n. 29 del 1987).
L'eventuale abrogazione parziale di leggi costituzionalmente necessarie, e in primis delle leggi elettorali, deve comunque garantire l'indefettibilità della dotazione di norme elettorali, dovendosi evitare che l'organo delle cui regole elettorali si discute possa essere esposto alla eventualità, anche solo teorica, di paralisi di funzionamento, sicché è condizione di ammissibilità del quesito che all'esito dell'eventuale abrogazione referendaria risulti una coerente normativa residua, immediatamente applicabile, in guisa da garantire, pur nell'eventualità di inerzia legislativa, la costante operatività dell'organo, dovendosi intendere in particolare la cosiddetta auto-applicatività della normativa di risulta alla stregua di una disciplina in grado di far svolgere correttamente una consultazione elettorale in tutte le sue fasi, dalla presentazione delle candidature all'assegnazione dei seggi. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 1 del 2014, n. 13 del 2012, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991 e n. 29 del 1987).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte