Ordinanza 41/1961 (ECLI:IT:COST:1961:41)
Massima numero 1289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del  23/06/1961;  Decisione del  23/06/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 41/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - OMESSA RISOLUZIONE DI UNA QUESTIONE PRELIMINARE - OMESSO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Quando risulti dall'ordinanza di rinvio che il giudice a quo non abbia risolto una questione preliminare di merito che potrebbe condizionare la rilevanza, ai fini della decisione del giudizio a quo, della questione di legittimita' costituzionale, gli atti vanno restituiti al giudice remittente perche' compia l'omesso esame sulla rilevanza. (Nella specie, veniva proposta la questione di legittimita' costituzionale del R.D.L. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito con modificazione nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, riguardante gli "atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno", senza risolvere preliminarmente la questione della proprieta' nel caso specifico, dei beni pignorati).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23