Sentenza 42/1961 (ECLI:IT:COST:1961:42)
Massima numero 1290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
03/07/1961; Decisione del
03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 42/61 A. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DELIBERAZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI IN MATERIA DI CONTENZIOSO ELETTORALE - HANNO NATURA GIURISDIZIONALE.
SENT. 42/61 A. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DELIBERAZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI IN MATERIA DI CONTENZIOSO ELETTORALE - HANNO NATURA GIURISDIZIONALE.
Testo
Le deliberazioni adottate dai Consigli provinciali ai sensi delle disposizioni di cui gli artt. 82 e seguenti del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, (applicabili anche alle elezioni provinciali in virtu' dell'art. 8, secondo comma, della legge 18 maggio 1951, n. 328), nelle controversie promosse con ricorso contro le deliberazioni di convalida dei componenti, per motivi attinenti all'eleggibilita' o alle operazioni elettorali, hanno carattere di decisioni giurisdizionali concernenti diritti soggettivi politici. Conforme: 43/1961 A, Cfr. 44/1961 A.
Le deliberazioni adottate dai Consigli provinciali ai sensi delle disposizioni di cui gli artt. 82 e seguenti del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, (applicabili anche alle elezioni provinciali in virtu' dell'art. 8, secondo comma, della legge 18 maggio 1951, n. 328), nelle controversie promosse con ricorso contro le deliberazioni di convalida dei componenti, per motivi attinenti all'eleggibilita' o alle operazioni elettorali, hanno carattere di decisioni giurisdizionali concernenti diritti soggettivi politici. Conforme: 43/1961 A, Cfr. 44/1961 A.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte