Sentenza 42/1961 (ECLI:IT:COST:1961:42)
Massima numero 1291
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  03/07/1961;  Decisione del  03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1290  1292  1293  1294  1295


Titolo
SENT. 42/61 B. TESTO UNICO 16 MAGGIO 1960, N. 570, ARTT. 82 E 83: NATURA GIURISDIZIONALE DEL PROCEDIMENTO CONTENZIOSO ELETTORALE - GIURISDIZIONE SPECIALE NON SOPPRESSA DALLA COSTITUZIONE, MA SOTTOPOSTA A FUTURA REVISIONE.

Testo
Gli artt. 82 e 83 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per l'elezione dei Consigli comunali, applicabili anche ai Consigli provinciali in base all'art. 8 della legge 18 maggio 1951, n. 328, riproducono il sistema del contenzioso elettorale disciplinato nella precedente legislazione e non sono, pertanto, in contrasto con i precetti contenuti negli artt. 102 e seguenti della Costituzione, in quanto questi non hanno disposto la soppressione delle giurisdizioni speciali gia' esistenti, la cui revisione e' demandata, invece, al legislatore ordinario dalla disposizione transitoria VI della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 6

Altri parametri e norme interposte