Sentenza 42/1961 (ECLI:IT:COST:1961:42)
Massima numero 1292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
03/07/1961; Decisione del
03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 42/61 C. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DETERMINAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI - NON CONTRASTA CON GLI ARTT. 3 E 51, MA TROVA GIUSTIFICAZIONE NELL'ART. 128 DELLA COSTITUZIONE - SISTEMA UNITARIO ACCOLTO DALLA COSTITUZIONE PER REGOLARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE CARICHE PUBBLICHE.
SENT. 42/61 C. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DETERMINAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI - NON CONTRASTA CON GLI ARTT. 3 E 51, MA TROVA GIUSTIFICAZIONE NELL'ART. 128 DELLA COSTITUZIONE - SISTEMA UNITARIO ACCOLTO DALLA COSTITUZIONE PER REGOLARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE CARICHE PUBBLICHE.
Testo
In base agli artt. 65 e 122 Cost., il legislatore ordinario puo' stabilire cause di ineleggibilita' per le elezioni delle Camere del Parlamento e per le elezioni regionali; da tali norme, tuttavia, non puo' farsi discendere una incompetenza del legislatore ordinario a disciplinare le cause di ineleggibilita' in ordine alle elezioni per le cariche nelle amministrazioni locali. L'attribuzione al legislatore ordinario del potere di stabilire cause di ineleggibilita' anche per le elezioni amministrative, risulta dall'art. 128 Cost. che, proclamando l'autonomia dei Comuni e delle Provincie nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, non puo' non avere lasciato alle stesse leggi il compito di disciplinare anche l'organizzazione di carattere elettivo. Il mancato riconoscimento di tale potere del legislatore si porrebbe d'altronde in contrasto con il sistema unitario che deve regolare la partecipazione dei cittadini alle cariche pubbliche. L'art. 15 T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, che dispone in materia, va pertanto ritenuto costituzionalmente legittimo.
In base agli artt. 65 e 122 Cost., il legislatore ordinario puo' stabilire cause di ineleggibilita' per le elezioni delle Camere del Parlamento e per le elezioni regionali; da tali norme, tuttavia, non puo' farsi discendere una incompetenza del legislatore ordinario a disciplinare le cause di ineleggibilita' in ordine alle elezioni per le cariche nelle amministrazioni locali. L'attribuzione al legislatore ordinario del potere di stabilire cause di ineleggibilita' anche per le elezioni amministrative, risulta dall'art. 128 Cost. che, proclamando l'autonomia dei Comuni e delle Provincie nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, non puo' non avere lasciato alle stesse leggi il compito di disciplinare anche l'organizzazione di carattere elettivo. Il mancato riconoscimento di tale potere del legislatore si porrebbe d'altronde in contrasto con il sistema unitario che deve regolare la partecipazione dei cittadini alle cariche pubbliche. L'art. 15 T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, che dispone in materia, va pertanto ritenuto costituzionalmente legittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 65
Costituzione
art. 122
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte