Sentenza 42/1961 (ECLI:IT:COST:1961:42)
Massima numero 1292
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  03/07/1961;  Decisione del  03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1290  1291  1293  1294  1295


Titolo
SENT. 42/61 C. ELEZIONI AMMINISTRATIVE - DETERMINAZIONE DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI - NON CONTRASTA CON GLI ARTT. 3 E 51, MA TROVA GIUSTIFICAZIONE NELL'ART. 128 DELLA COSTITUZIONE - SISTEMA UNITARIO ACCOLTO DALLA COSTITUZIONE PER REGOLARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALLE CARICHE PUBBLICHE.

Testo
In base agli artt. 65 e 122 Cost., il legislatore ordinario puo' stabilire cause di ineleggibilita' per le elezioni delle Camere del Parlamento e per le elezioni regionali; da tali norme, tuttavia, non puo' farsi discendere una incompetenza del legislatore ordinario a disciplinare le cause di ineleggibilita' in ordine alle elezioni per le cariche nelle amministrazioni locali. L'attribuzione al legislatore ordinario del potere di stabilire cause di ineleggibilita' anche per le elezioni amministrative, risulta dall'art. 128 Cost. che, proclamando l'autonomia dei Comuni e delle Provincie nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, non puo' non avere lasciato alle stesse leggi il compito di disciplinare anche l'organizzazione di carattere elettivo. Il mancato riconoscimento di tale potere del legislatore si porrebbe d'altronde in contrasto con il sistema unitario che deve regolare la partecipazione dei cittadini alle cariche pubbliche. L'art. 15 T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, che dispone in materia, va pertanto ritenuto costituzionalmente legittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 65

Costituzione  art. 122

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte