Sentenza 42/1961 (ECLI:IT:COST:1961:42)
Massima numero 1294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  03/07/1961;  Decisione del  03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1290  1291  1292  1293  1295


Titolo
SENT. 42/61 E. INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER PENDENZA DI LITE NEI CONFRONTI DEL COMUNE - NON VIOLA IL DIRITTO DEL CITTADINO DI PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE DI ORGANI ELETTIVI NE' IL DIRITTO DI AGIRE O DIFENDERSI IN GIUDIZIO - RICHIEDE AL CITTADINO UNA LIBERA SCELTA E UNA RINUNZIA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 15, n. 6 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, secondo il quale costituisce causa di ineleggibilita' alla carica di consigliere comunale la pendenza di lite nei confronti del Comune, non e' in contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, posto che dipende esclusivamente dalla libera determinazione del soggetto, - cui la legge, per ragioni di pubblico interesse, impone una scelta fra situazioni incompatibili, - la rinunzia all'esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio, onde poter esercitare il diritto di elettorato passivo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte