Sentenza 42/1961 (ECLI:IT:COST:1961:42)
Massima numero 1295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  03/07/1961;  Decisione del  03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1290  1291  1292  1293  1294


Titolo
SENT. 42/61 F. COMMISSIONI COMUNALI PER I TRIBUTI LOCALI - QUANDO ESERCITANO FUNZIONI GIURISDIZIONALI RIENTRANO NELL'ORGANIZZAZIONE UNITARIA DELLO STATO - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DELL'UNITA' DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Alle commissioni comunali per i tributi locali, disciplinate dagli artt. da 278 a 282 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, e' attribuita la funzione giurisdizionale nella materia del contenzioso tributario locale. Nell'esercizio di tale funzione le predette commissioni sono inserite nell'organizzazione unitaria dello Stato ed e', pertanto, infondata la questione se le disposizioni predette del T.U. contrastino col principio della unita' della giurisdizione sancito negli artt. 101 e segg. della Costituzione. (Nella specie, si poneva in dubbio il carattere giurisdizionale delle commissioni e si assumeva che, se si ammette tale carattere, trattandosi di organi del Comune, le norme sopracitate sarebbero in contrasto con il sistema costituzionale, secondo il quale la funzione giurisdizionale non puo' essere esercitata se non da organi dello Stato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Altri parametri e norme interposte