Sentenza 42/1961 (ECLI:IT:COST:1961:42)
Massima numero 1295
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
03/07/1961; Decisione del
03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 42/61 F. COMMISSIONI COMUNALI PER I TRIBUTI LOCALI - QUANDO ESERCITANO FUNZIONI GIURISDIZIONALI RIENTRANO NELL'ORGANIZZAZIONE UNITARIA DELLO STATO - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DELL'UNITA' DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 42/61 F. COMMISSIONI COMUNALI PER I TRIBUTI LOCALI - QUANDO ESERCITANO FUNZIONI GIURISDIZIONALI RIENTRANO NELL'ORGANIZZAZIONE UNITARIA DELLO STATO - NON VIOLANO IL PRINCIPIO DELL'UNITA' DELLA GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Alle commissioni comunali per i tributi locali, disciplinate dagli artt. da 278 a 282 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, e' attribuita la funzione giurisdizionale nella materia del contenzioso tributario locale. Nell'esercizio di tale funzione le predette commissioni sono inserite nell'organizzazione unitaria dello Stato ed e', pertanto, infondata la questione se le disposizioni predette del T.U. contrastino col principio della unita' della giurisdizione sancito negli artt. 101 e segg. della Costituzione. (Nella specie, si poneva in dubbio il carattere giurisdizionale delle commissioni e si assumeva che, se si ammette tale carattere, trattandosi di organi del Comune, le norme sopracitate sarebbero in contrasto con il sistema costituzionale, secondo il quale la funzione giurisdizionale non puo' essere esercitata se non da organi dello Stato).
Alle commissioni comunali per i tributi locali, disciplinate dagli artt. da 278 a 282 del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale, e' attribuita la funzione giurisdizionale nella materia del contenzioso tributario locale. Nell'esercizio di tale funzione le predette commissioni sono inserite nell'organizzazione unitaria dello Stato ed e', pertanto, infondata la questione se le disposizioni predette del T.U. contrastino col principio della unita' della giurisdizione sancito negli artt. 101 e segg. della Costituzione. (Nella specie, si poneva in dubbio il carattere giurisdizionale delle commissioni e si assumeva che, se si ammette tale carattere, trattandosi di organi del Comune, le norme sopracitate sarebbero in contrasto con il sistema costituzionale, secondo il quale la funzione giurisdizionale non puo' essere esercitata se non da organi dello Stato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte