Sentenza 10/2020 (ECLI:IT:COST:2020:10)
Massima numero 42254
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  16/01/2020;  Decisione del  16/01/2020
Deposito del 31/01/2020; Pubblicazione in G. U. 05/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42251  42252  42253  42255


Titolo
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo - Leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - Quesito volto ad assegnare la totalità dei seggi col sistema maggioritario con collegi uninominali a turno unico - Carattere eccessivamente manipolativo dell'intervento - Inammissibilità della richiesta.

Testo

È dichiarata inammissibile la richiesta di referendum popolare - promossa dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Veneto, avente ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, del d.lgs. n. 533 del 1993, della legge n. 51 del 2019, e della legge n. 165 del 2017 - dichiarata legittima con ordinanza del 20 novembre 2019, pronunciata dall'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, che investe: le disposizioni recate dai testi unici delle leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica attinenti all'articolazione del territorio nazionale in collegi uninominali e plurinominali; l'art. 3 della legge n. 51 del 2019, che contiene la norma di delega in materia di determinazione dei collegi elettorali in caso di modifica del numero dei parlamentari - sottoposta alla condizione sospensiva del verificarsi di un evento complesso: la promulgazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, dell'entrata in vigore della legge costituzionale approvata dal Senato, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (e quindi non con quella dei due terzi), e dalla Camera dei deputati, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e pubblicata, a fini notiziali, nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019, n. 240; nonché l'art. 3 della legge n. 165 del 2017, nelle parti in cui stabilisce i principi e criteri direttivi della delega per la determinazione dei collegi elettorali a seguito della modifica del sistema elettorale operata dalla stessa legge n. 165 del 2017. Se il quesito referendario è univoco nell'obiettivo che intende perseguire e risulta dotato di una matrice razionalmente unitaria, poiché l'obiettivo dei promotori è di estendere alla totalità dei seggi di Camera e Senato il sistema elettorale maggioritario con collegi uninominali a turno unico, attualmente previsto per l'assegnazione dei tre ottavi di essi, e possono inoltre essere agevolmente superate, attraverso gli ordinari strumenti di interpretazione, alcune incongruenze derivanti dai sopravvissuti riferimenti normativi, tuttavia l'operazione abrogativa richiesta si presenta inammissibile per l'assorbente ragione del carattere eccessivamente manipolativo dell'intervento. Il percorso demolitorio-ricostruttivo individuato dai promotori per superare l'ostacolo della non auto-applicatività della normativa di risulta, ossia la richiesta di parziale abrogazione anche della norma di delega recata dall'art. 3 della legge n. 51 del 2019, con l'obiettivo di renderne possibile l'esercizio anche a seguito dell'eventuale esito positivo del referendum abrogativo, presuppone infatti una modifica che ne investe l'oggetto, la decorrenza del termine per il suo esercizio, i principi e criteri direttivi e la stessa condizione di operatività. In tal modo si presenterebbero completamente modificati nella delega di risulta tutti i "caratteri somatici" della legge di delegazione, la quale, ancorché parzialmente abrogata, dovrebbe rimanere utilizzabile, come affermato dalla difesa degli stessi promotori, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale che riduce il numero dei parlamentari, alla quale era destinata a dare attuazione, ed essere così oggetto di un duplice e contestuale esercizio. L'intervento richiesto è dunque solo apparentemente abrogativo e si traduce in una manipolazione diretta a dare vita a una "nuova" norma di delega, diversa, nei suoi tratti caratterizzanti, da quella originaria, pertanto incompatibile con la natura abrogativa dell'istituto del referendum previsto all'art. 75 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2014, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, e n. 32 del 1993).

L'ammissibilità del quesito referendario va giudicata alla luce dei criteri desumibili dall'art. 75 Cost. e del complesso dei valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture o ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi referendum, al di là della lettera dell'art. 75, secondo comma, Cost. (Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978).

La libertà dei promotori delle richieste di referendum e la libertà degli elettori chiamati a valutare le richieste stesse non vanno confuse fra loro: in quanto è ben vero che la presentazione delle richieste rappresenta l'avvio necessario del procedimento destinato a concludersi con la consultazione popolare; ma non è meno vero che la sovranità del popolo non comporta la sovranità dei promotori e che il popolo stesso dev'esser garantito, in questa sede, nell'esercizio del suo potere sovrano. (Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978).



Atti oggetto del giudizio

 30/03/1957  n. 361  art.   co. 

 20/12/1993  n. 533  art.   co. 

 27/05/2019  n. 51  art. 3  co. 

 03/11/2017  n. 165  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte