Sentenza 44/1961 (ECLI:IT:COST:1961:44)
Massima numero 1300
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  03/07/1961;  Decisione del  03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1298  1299  1301  1302


Titolo
SENT. 44/61 C. ELEZIONE AMMINISTRATIVE - D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 72, SESTO COMMA: FATTISPECIE DISCIPLINATA - INAPPLICABILITA' A FATTISPECIE NON CONTEMPLATE ESPRESSAMENTE.

Testo
L'art. 72, sesto comma, D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, disciplinando solo il caso in cui una lista elettorale contenga un numero di candidati inferiore al numero dei seggi che, per effetto delle risultanze elettorali, dovrebbero essere assegnati alla stessa, non si estende ad altre ipotesi come quella di una lista che, per irregolarita' della sua presentazione, venga totalmente a cadere perdendo tutti i seggi che altrimenti le sarebbero spettati (in questo caso non c'e' dubbio che occorra ripetere le elezioni). La cennata disposizione non e' poi riferibile alla fattispecie, anch'essa non esplicitamente disciplinata dal legislatore, di una lista che, ad operazioni compiute, si trovi con un numero di candidati insufficiente per ineleggibilita' o incompatibilita' che riguardino alcuni di loro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte