Sentenza 44/1961 (ECLI:IT:COST:1961:44)
Massima numero 1301
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
03/07/1961; Decisione del
03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/61 D. VIZIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - ANNULLAMENTO E NUOVA CONSULTAZIONE - CORREZIONE DEI RISULTATI AMMESSA SOLO PER CASI DETERMINATI - APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE - CARATTERE ECCEZIONALE DELLA DISPOSIZIONE - INSUSCETTIBILITA' DI ESTENSIONE ANALOGICA.
SENT. 44/61 D. VIZIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - ANNULLAMENTO E NUOVA CONSULTAZIONE - CORREZIONE DEI RISULTATI AMMESSA SOLO PER CASI DETERMINATI - APPLICAZIONE ALLA FATTISPECIE - CARATTERE ECCEZIONALE DELLA DISPOSIZIONE - INSUSCETTIBILITA' DI ESTENSIONE ANALOGICA.
Testo
Quando un vizio colpisce le operazioni elettorali, la regola e' l'annullamento che rende necessaria una nuova consultazione degli elettori. La cosi' detta correzione dei risultati (consentita dalla legge soltanto "secondo i casi", cioe' solo quando il vizio delle operazioni apparisca tale che i risultati delle elezioni, senza di esso, non sarebbero potuti essere differenti nei rapporti fra liste: art. 84, 77 D.P.R. 16.5.1960, n. 570) e' ammessa nei casi espressamente indicati dalla legge (fra i quali e' compresi quello previsto dalla norma impugnata: sesto comma dall'art. 72 D.P.R. 16.5.1960, n. 570) insuscettibili di estensione analogica, costituendo eccezioni al principio generale.
Quando un vizio colpisce le operazioni elettorali, la regola e' l'annullamento che rende necessaria una nuova consultazione degli elettori. La cosi' detta correzione dei risultati (consentita dalla legge soltanto "secondo i casi", cioe' solo quando il vizio delle operazioni apparisca tale che i risultati delle elezioni, senza di esso, non sarebbero potuti essere differenti nei rapporti fra liste: art. 84, 77 D.P.R. 16.5.1960, n. 570) e' ammessa nei casi espressamente indicati dalla legge (fra i quali e' compresi quello previsto dalla norma impugnata: sesto comma dall'art. 72 D.P.R. 16.5.1960, n. 570) insuscettibili di estensione analogica, costituendo eccezioni al principio generale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte