Sentenza 46/1961 (ECLI:IT:COST:1961:46)
Massima numero 1304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
03/07/1961; Decisione del
03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/61 A. REGIONI A STATUTO SPECIALE O PROVINCIE AUTONOME - COMPETENZA NORMATIVA - PROVINCIA DI BOLZANO - ART. 11,N N. 2, 4, 5 STATUTO REGIONALE - PREDISPOSIZIONE O APPROVAZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI - ESCLUSIONE.
SENT. 46/61 A. REGIONI A STATUTO SPECIALE O PROVINCIE AUTONOME - COMPETENZA NORMATIVA - PROVINCIA DI BOLZANO - ART. 11,N N. 2, 4, 5 STATUTO REGIONALE - PREDISPOSIZIONE O APPROVAZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI - ESCLUSIONE.
Testo
La Provincia di Bolzano non ha competenza a provvedere alla predisposizione dei programmi per le trasmissioni radio e televisive delle stazioni locali, nonche' alla loro approvazione, ne' alla vigilanza sull'esecuzione, in base all'art. 11, nn. 2, 4 e 5 dello Statuto regionale. Invero, la competenza provinciale nelle materie di cui a detto articolo (analoghe a quelle previste da altri Statuti speciali, secondo quanto risulta dall'art. 14, lett. z, Statuto siciliano, dagli artt. 3, lett. q, e 4, lett. m, Statuto sardo, art. 2, lett. r ed s, Statuto Valle d'Aosta), sia che si consideri con riferimento a ciascuna di esse o al loro insieme, e' limitata alla creazione o al potenziamento di istituti scolastici o culturali o artistici i quali appartengono alla disponibilita' dell'ente che intende disciplinarli, senza potersi mai esercitare nei confronti di mezzi che sono propri di un soggetto diverso. Anche a volere ritenere, in via d'ipotesi, che l'elencazione delle istituzioni culturali di cui al n. 4 dello art. 11 citato sia suscettibile di estensione mediante interpretazione analogica, l'analogia non potrebbe mai comunque riferirsi ad istituti, quali quelli considerati, sottratti del tutto al potere della Provincia.
La Provincia di Bolzano non ha competenza a provvedere alla predisposizione dei programmi per le trasmissioni radio e televisive delle stazioni locali, nonche' alla loro approvazione, ne' alla vigilanza sull'esecuzione, in base all'art. 11, nn. 2, 4 e 5 dello Statuto regionale. Invero, la competenza provinciale nelle materie di cui a detto articolo (analoghe a quelle previste da altri Statuti speciali, secondo quanto risulta dall'art. 14, lett. z, Statuto siciliano, dagli artt. 3, lett. q, e 4, lett. m, Statuto sardo, art. 2, lett. r ed s, Statuto Valle d'Aosta), sia che si consideri con riferimento a ciascuna di esse o al loro insieme, e' limitata alla creazione o al potenziamento di istituti scolastici o culturali o artistici i quali appartengono alla disponibilita' dell'ente che intende disciplinarli, senza potersi mai esercitare nei confronti di mezzi che sono propri di un soggetto diverso. Anche a volere ritenere, in via d'ipotesi, che l'elencazione delle istituzioni culturali di cui al n. 4 dello art. 11 citato sia suscettibile di estensione mediante interpretazione analogica, l'analogia non potrebbe mai comunque riferirsi ad istituti, quali quelli considerati, sottratti del tutto al potere della Provincia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
Altri parametri e norme interposte