Sentenza 46/1961 (ECLI:IT:COST:1961:46)
Massima numero 1304
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  03/07/1961;  Decisione del  03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1305  1306  1307  1308  1309  1310  1311  1312  1313  1314


Titolo
SENT. 46/61 A. REGIONI A STATUTO SPECIALE O PROVINCIE AUTONOME - COMPETENZA NORMATIVA - PROVINCIA DI BOLZANO - ART. 11,N N. 2, 4, 5 STATUTO REGIONALE - PREDISPOSIZIONE O APPROVAZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI - ESCLUSIONE.

Testo
La Provincia di Bolzano non ha competenza a provvedere alla predisposizione dei programmi per le trasmissioni radio e televisive delle stazioni locali, nonche' alla loro approvazione, ne' alla vigilanza sull'esecuzione, in base all'art. 11, nn. 2, 4 e 5 dello Statuto regionale. Invero, la competenza provinciale nelle materie di cui a detto articolo (analoghe a quelle previste da altri Statuti speciali, secondo quanto risulta dall'art. 14, lett. z, Statuto siciliano, dagli artt. 3, lett. q, e 4, lett. m, Statuto sardo, art. 2, lett. r ed s, Statuto Valle d'Aosta), sia che si consideri con riferimento a ciascuna di esse o al loro insieme, e' limitata alla creazione o al potenziamento di istituti scolastici o culturali o artistici i quali appartengono alla disponibilita' dell'ente che intende disciplinarli, senza potersi mai esercitare nei confronti di mezzi che sono propri di un soggetto diverso. Anche a volere ritenere, in via d'ipotesi, che l'elencazione delle istituzioni culturali di cui al n. 4 dello art. 11 citato sia suscettibile di estensione mediante interpretazione analogica, l'analogia non potrebbe mai comunque riferirsi ad istituti, quali quelli considerati, sottratti del tutto al potere della Provincia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

Altri parametri e norme interposte