Sentenza 46/1961 (ECLI:IT:COST:1961:46)
Massima numero 1306
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  03/07/1961;  Decisione del  03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1304  1305  1307  1308  1309  1310  1311  1312  1313  1314


Titolo
SENT. 46/61 C. REGIONI A STATUTO SPECIALE O PROVINCIE AUTONOME - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ADOZIONE DELLE MISURE COLLEGATE ALLA VARIETA' DEI GRUPPI ETNICI - USO DELLA LINGUA TEDESCA - COMPETENZA DELLO STATO.

Testo
Appartiene esclusivamente alla competenza dello Stato la adozione di quelle misure dirette ad assicurare le esigenze collegate alla varieta' dei gruppi etnici, che non possono ricondursi a quelle espressamente attribuite alla Provincia. L'art. 84 Statuto speciale Trentino-Alto Adige, nel fare rinvio alle disposizioni dello Statuto ed a quelle delle leggi speciali della Repubblica per la regolamentazione dell'uso della lingua tedesca nella vita pubblica, mostra che il Costituente ha inteso affidare solo allo Stato la disciplina di detto uso e cio' allo scopo di meglio effettuare il coordinamento fra l'esigenza della protezione delle caratteristiche etniche e l'altra della parita' di trattamento con gli altri gruppi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 84

Altri parametri e norme interposte