Sentenza 10/2020 (ECLI:IT:COST:2020:10)
Massima numero 42255
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  16/01/2020;  Decisione del  16/01/2020
Deposito del 31/01/2020; Pubblicazione in G. U. 05/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42251  42252  42253  42254


Titolo
Referendum - Richieste di referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilità - Eccepita illegittimità costituzionale della norma che non prevede la sospensione de jure degli effetti del referendum approvato, condizionata all'adozione delle misure applicative della normativa di risulta - Inammissibilità della richiesta referendaria per causa diversa dal difetto di auto-applicatività della normativa di risulta - Conseguente difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo
Nel giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo di alcune disposizioni dei t.u. delle leggi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (rispettivamente, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e d.lgs. n. 533 del 1993, n. 533), della legge n. 51 del 2019, e della legge n. 165 del 2017, è dichiarata manifestamente inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale, per difetto di rilevanza, sollevata dai cinque Consigli regionali promotori in riferimento all'art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970 [in quanto non prevede la sospensione de jure degli effetti del referendum approvato, condizionata all'adozione delle misure applicative della normativa di risulta]. L'aver escluso l'ammissibilità del referendum per una ragione diversa dal difetto del carattere di auto-applicatività della normativa di risulta rende priva di rilievo l'eccepita questione di legittimità costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  25/05/1970  n. 352  art. 37    co. 3  secondo periodo