Sentenza 46/1961 (ECLI:IT:COST:1961:46)
Massima numero 1308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
03/07/1961; Decisione del
03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/61 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ART. 85 STATUTO - ART. 71 D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574 - USO DELLA LINGUA TEDESCA DA PARTE DEGLI ORGANI UFFICIALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON APPLICABILITA' DI TALI DISPOSIZIONI RISPETTO ALLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE.
SENT. 46/61 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ART. 85 STATUTO - ART. 71 D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574 - USO DELLA LINGUA TEDESCA DA PARTE DEGLI ORGANI UFFICIALI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NON APPLICABILITA' DI TALI DISPOSIZIONI RISPETTO ALLE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE.
Testo
L'art. 85 Statuto regionale Trentino-Alto Adige e l'art. 71 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, i quali stabiliscono che gli organi ed uffici della pubblica Amministrazione usino nei rapporti orali con i cittadini del gruppo tedesco la lingua da costoro parlata, non sono applicabili rispetto alle trasmissioni radio-televisive, le quali non realizzano rapporti con i singoli ma si rivolgono unilateralmente, senza dare luogo ad alcuno scambio di comunicazioni, ad una collettivita' indeterminata di ascoltatori.
L'art. 85 Statuto regionale Trentino-Alto Adige e l'art. 71 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, i quali stabiliscono che gli organi ed uffici della pubblica Amministrazione usino nei rapporti orali con i cittadini del gruppo tedesco la lingua da costoro parlata, non sono applicabili rispetto alle trasmissioni radio-televisive, le quali non realizzano rapporti con i singoli ma si rivolgono unilateralmente, senza dare luogo ad alcuno scambio di comunicazioni, ad una collettivita' indeterminata di ascoltatori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 85
Altri parametri e norme interposte