Sentenza 46/1961 (ECLI:IT:COST:1961:46)
Massima numero 1309
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
03/07/1961; Decisione del
03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/61 F. RICONOSCIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - PROTEZIONE DELLE MINORANZE - NON GIUSTIFICANO SPOSTAMENTI NELL'ORDINE DELLE COMPETENZE.
SENT. 46/61 F. RICONOSCIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI - PROTEZIONE DELLE MINORANZE - NON GIUSTIFICANO SPOSTAMENTI NELL'ORDINE DELLE COMPETENZE.
Testo
I principi costituzionali dell'autonomia (art. 5 Cost.) e della protezione delle minoranze (art. 6 Cost.) sono da assumere quali criteri direttivi per il legislatore, ma non possono giustificare alcuno spostamento nell'ordine delle competenze.
I principi costituzionali dell'autonomia (art. 5 Cost.) e della protezione delle minoranze (art. 6 Cost.) sono da assumere quali criteri direttivi per il legislatore, ma non possono giustificare alcuno spostamento nell'ordine delle competenze.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 6
Altri parametri e norme interposte