Sentenza 46/1961 (ECLI:IT:COST:1961:46)
Massima numero 1310
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
03/07/1961; Decisione del
03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/61 G. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ESECUZIONE ALL'INTERNO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI ASSUNTI DALLO STATO - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI COME LIMITE DELL'AUTONOMIA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE - NON LEGITTIMA L'ASSUNZIONE DI COMPETENZE DA PARTE DI QUESTE - ACCORDO DI PARIGI 5 SETTEMBRE 1946 TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA.
SENT. 46/61 G. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ESECUZIONE ALL'INTERNO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI ASSUNTI DALLO STATO - RISPETTO DEGLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI COME LIMITE DELL'AUTONOMIA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE - NON LEGITTIMA L'ASSUNZIONE DI COMPETENZE DA PARTE DI QUESTE - ACCORDO DI PARIGI 5 SETTEMBRE 1946 TRA L'ITALIA E L'AUSTRIA.
Testo
E' incontrovertibile il principio che affida allo Stato e solo ad esso l'esecuzione all'interno degli obblighi assunti in rapporti internazionali con altri Stati. Il rispetto degli obblighi internazionali e' dettato nell'art. 4 Statuto Trentino-Alto Adige a limite solo della autonomia della Regione e della Provincia e, quindi, puo' essere fatto valere per invalidare le norme emesse da queste in violazione del medesimo, ma non puo' mai invocarsi per legittimare l'assunzione da parte dei predetti enti di competenze non previste dalla legge costituzionale. All'accordo di Parigi puo' essere fatto riferimento, quando occorra, soltanto quale sussidio interpretativo delle norme statutarie emanate appunto per dargli esecuzione, mentre e' da queste ultime solamente, oltre che da quelle della Costituzione, che sono da trarre i criteri per la risoluzione delle questioni relative all'ordine delle competenze.
E' incontrovertibile il principio che affida allo Stato e solo ad esso l'esecuzione all'interno degli obblighi assunti in rapporti internazionali con altri Stati. Il rispetto degli obblighi internazionali e' dettato nell'art. 4 Statuto Trentino-Alto Adige a limite solo della autonomia della Regione e della Provincia e, quindi, puo' essere fatto valere per invalidare le norme emesse da queste in violazione del medesimo, ma non puo' mai invocarsi per legittimare l'assunzione da parte dei predetti enti di competenze non previste dalla legge costituzionale. All'accordo di Parigi puo' essere fatto riferimento, quando occorra, soltanto quale sussidio interpretativo delle norme statutarie emanate appunto per dargli esecuzione, mentre e' da queste ultime solamente, oltre che da quelle della Costituzione, che sono da trarre i criteri per la risoluzione delle questioni relative all'ordine delle competenze.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
Altri parametri e norme interposte
accordo di Parigi tra Italia e Austria 05/09/1946
n. 0
art. 0