Sentenza 46/1961 (ECLI:IT:COST:1961:46)
Massima numero 1311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
03/07/1961; Decisione del
03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/61 H. DIRITTO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO: ART. 21 COSTITUZIONE - DISPONIBILITA' DEL MEZZO DI DIFFUSIONE E NATURALE LIMITATEZZA DEGLI IMPIANTI - SERVIZI RADIOTELEVISIVI. PROVINCIA DI BOLZANO - DIRITTO ALLA DIVULGAZIONE DEL PENSIERO A MEZZO DELLA RADIOTELEVISIONE PER LA TUTELA DI ENTI LOCALI - USO DELLA RADIOTELEVISIONE STATALE - LIMITI.
SENT. 46/61 H. DIRITTO ALLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO: ART. 21 COSTITUZIONE - DISPONIBILITA' DEL MEZZO DI DIFFUSIONE E NATURALE LIMITATEZZA DEGLI IMPIANTI - SERVIZI RADIOTELEVISIVI. PROVINCIA DI BOLZANO - DIRITTO ALLA DIVULGAZIONE DEL PENSIERO A MEZZO DELLA RADIOTELEVISIONE PER LA TUTELA DI ENTI LOCALI - USO DELLA RADIOTELEVISIONE STATALE - LIMITI.
Testo
Il diritto di cui all'art. 21 della Costituzione non implica sempre e necessariamente la pretesa alla disponibilita' del mezzo di diffusione del pensiero. Allorche' anzi (come si verifica per gli impianti relativi ai servizi radiotelevisivi) la naturale limitatezza del mezzo consenta solo a pochi tale disponibilita', l'accordare allo Stato l'esclusivita' del medesimo, lungi dal contrastare con le esigenze che l'art. 21 ha voluto tutelare, ne rende piu' agevole la soddisfazione, dato che lo Stato, per la posizione in cui istituzionalmente si trova, puo' meglio che ogni altro soggetto assicurare l'accesso di tutti gli interessati, in condizione di obiettivita' e di imparzialita', al detto mezzo di comunicazione. La Provincia di Bolzano, nell'esplicazione del diritto alla divulgazione del pensiero a mezzo della radio-televisione, ha cosi' soltanto il diritto di richiedere al concessionario delle trasmissioni stesse di essere ammessa ad avvalersi della stazione locale, o anche, eventualmente, delle altre, per trasmissioni da essa proposte, pure se in lingua tedesca, naturalmente nei limiti e modi richiesti dalle esigenze tecniche e di funzionalita', nonche' da quelle del coordinamento dei programmi.
Il diritto di cui all'art. 21 della Costituzione non implica sempre e necessariamente la pretesa alla disponibilita' del mezzo di diffusione del pensiero. Allorche' anzi (come si verifica per gli impianti relativi ai servizi radiotelevisivi) la naturale limitatezza del mezzo consenta solo a pochi tale disponibilita', l'accordare allo Stato l'esclusivita' del medesimo, lungi dal contrastare con le esigenze che l'art. 21 ha voluto tutelare, ne rende piu' agevole la soddisfazione, dato che lo Stato, per la posizione in cui istituzionalmente si trova, puo' meglio che ogni altro soggetto assicurare l'accesso di tutti gli interessati, in condizione di obiettivita' e di imparzialita', al detto mezzo di comunicazione. La Provincia di Bolzano, nell'esplicazione del diritto alla divulgazione del pensiero a mezzo della radio-televisione, ha cosi' soltanto il diritto di richiedere al concessionario delle trasmissioni stesse di essere ammessa ad avvalersi della stazione locale, o anche, eventualmente, delle altre, per trasmissioni da essa proposte, pure se in lingua tedesca, naturalmente nei limiti e modi richiesti dalle esigenze tecniche e di funzionalita', nonche' da quelle del coordinamento dei programmi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte