Sentenza 46/1961 (ECLI:IT:COST:1961:46)
Massima numero 1314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
03/07/1961; Decisione del
03/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 46/61 M. RADIOTELEVISIONE - ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI IN MODO UNITARIO ED IN SEDE NAZIONALE - RIFLESSI SULLA PROVINCIA DI BOLZANO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA PARITA' DEI GRUPPI LINGUISTICI NELLE RADIOTRASMISSIONI RIAPPROVATO IL 6 OTTOBRE 1960.
SENT. 46/61 M. RADIOTELEVISIONE - ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI IN MODO UNITARIO ED IN SEDE NAZIONALE - RIFLESSI SULLA PROVINCIA DI BOLZANO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLA PARITA' DEI GRUPPI LINGUISTICI NELLE RADIOTRASMISSIONI RIAPPROVATO IL 6 OTTOBRE 1960.
Testo
E' inesatta l'affermazione secondo cui mancano nel vigente ordinamento norme di legge che impongano alla R.A.I. di elaborare i programmi in modo unitario e solo in sede nazionale, poiche' risulta in modo tassativo dall'art. 1 D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, di approvazione della convenzione con la R.A.I., l'esclusivita' della gestione del servizio concesso a detto ente, al quale l'art. 10 impone di esaminare richieste relative a manifestazioni teatrali solo nel caso che esse provengano da Amministrazioni dello Stato. Ma anche ammesso che le direttive di massima culturali per i programmi affidate alle Commissioni di cui all'art. 8 del decreto del 1947, n. 428, lascino un potere discrezionale alla R.A.I. di disporre in ordine allo svolgimento delle direttive medesime, non potrebbe mai da cio' discendere la facolta' della Provincia di Bolzano di statuire, come ha fatto con il disegno di legge riapprovato il 6 ottobre 1960, la totale sostituzione di un proprio potere dispositivo in luogo di quello assegnato all'ente concessionario, ma, se mai, solo quella di richiedere la presa in considerazione delle proposte di programmi da essa predisposti. Pertanto, tale disegno di legge e' costituzionalmente illegittimo.
E' inesatta l'affermazione secondo cui mancano nel vigente ordinamento norme di legge che impongano alla R.A.I. di elaborare i programmi in modo unitario e solo in sede nazionale, poiche' risulta in modo tassativo dall'art. 1 D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, di approvazione della convenzione con la R.A.I., l'esclusivita' della gestione del servizio concesso a detto ente, al quale l'art. 10 impone di esaminare richieste relative a manifestazioni teatrali solo nel caso che esse provengano da Amministrazioni dello Stato. Ma anche ammesso che le direttive di massima culturali per i programmi affidate alle Commissioni di cui all'art. 8 del decreto del 1947, n. 428, lascino un potere discrezionale alla R.A.I. di disporre in ordine allo svolgimento delle direttive medesime, non potrebbe mai da cio' discendere la facolta' della Provincia di Bolzano di statuire, come ha fatto con il disegno di legge riapprovato il 6 ottobre 1960, la totale sostituzione di un proprio potere dispositivo in luogo di quello assegnato all'ente concessionario, ma, se mai, solo quella di richiedere la presa in considerazione delle proposte di programmi da essa predisposti. Pertanto, tale disegno di legge e' costituzionalmente illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte