Sentenza 47/1961 (ECLI:IT:COST:1961:47)
Massima numero 1317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  04/07/1961;  Decisione del  04/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1315  1316


Titolo
SENT. 47/61 C. RIFORMA FONDIARIA - ACQUISTO MORTIS CAUSA DI TERRENI DA PARTE DI ENTE PUBBLICO IN DATA POSTERIORE AL 15 NOVEMBRE 1949 - INEFFICACIA AI FINI DELL'ESPROPRIAZIONE.

Testo
Secondo il sistema delle leggi di riforma fondiaria la consistenza dei terreni e i soggetti passivi debbono essere determinati con riferimento alla data del 15 novembre 1949. Unica eccezione a tale regola e' quella prevista per i trasferimenti mortis causa ai discendenti in linea retta, i quali sono efficaci fino alla data di entrata in vigore dalla legge stralcio (29 ottobre 1950). Fra gli atti inter vivos sono considerati inefficaci nei confronti degli Enti di riforma tutti quelli a titolo gratuito posteriori al 1 gennaio 1948 ad eccezione delle donazioni in contemplazione di matrimonio e di quelle a favore di Enti morali di beneficenza, assistenza ed istruzione, effettuate fino al 15 novembre 1949. Poiche' tali Enti sono stati considerati dal legislatore soltanto a proposito di atti tra vivi (donazione) e non di atti mortis causa, deve ritenersi che un Ente divenuto proprietario per successione testamentaria posteriormente al 15 novembre 1949, di terreni assoggettati alla riforma agraria, non puo' opporre alcun titolo al decreto di esproprio con il quale tali terreni erano stati colpiti nella loro consistenza a quella data.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte