Sentenza 48/1961 (ECLI:IT:COST:1961:48)
Massima numero 1318
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  04/07/1961;  Decisione del  04/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1319  1320  1321


Titolo
SENT. 48/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDIPENDENZA DAL GIUDIZIO A QUO - INAPPLICABILITA' DELLE NORME SULLA SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE DEL PROCESSO ORDINARIO.

Testo
Il processo incidentale di legittimita' costituzionale si svolge non nell'interesse privato, ma per la tutela dell'interesse pubblico al rispetto della norma della Costituzione, e non e', quindi, suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo ordinario dal quale ha ricevuto impulso: non trovano percio' applicazione nel processo costituzionale le norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo ordinario. (Nella specie era stata domandata la sospensione del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale per il fatto che sul rapporto controverso, cui si riferiva il giudizio di rilevanza, non fosse ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato, in quanto il giudizio a quo, dapprima sospeso, era poi venuto a cessare). Cfr.: 74/1960 C.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 22