Sentenza 48/1961 (ECLI:IT:COST:1961:48)
Massima numero 1321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  04/07/1961;  Decisione del  04/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1318  1319  1320


Titolo
SENT. 48/61 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ESERCIZIO DI POTERE DISCREZIONALE AMMINISTRATIVO "IN BASE ALLA LEGGE".

Testo
L'art. 23 della Costituzione non esige che la istituzione dei tributi avvenga "per legge", ma "in base alla legge". Cio' consente che sia rinviata a provvedimenti amministrativi la determinazione di elementi o di presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalita' tecnica, purche' risultino assicurate le garanzie atte ad escludere che la discrezionalita' si trasformi in arbitrio. Cfr.: 26/1961, 4/1957 B, 122/1957 D, 2/1962 B.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte