Sentenza 48/1961 (ECLI:IT:COST:1961:48)
Massima numero 1321
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
04/07/1961; Decisione del
04/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 48/61 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ESERCIZIO DI POTERE DISCREZIONALE AMMINISTRATIVO "IN BASE ALLA LEGGE".
SENT. 48/61 D. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ESERCIZIO DI POTERE DISCREZIONALE AMMINISTRATIVO "IN BASE ALLA LEGGE".
Testo
L'art. 23 della Costituzione non esige che la istituzione dei tributi avvenga "per legge", ma "in base alla legge". Cio' consente che sia rinviata a provvedimenti amministrativi la determinazione di elementi o di presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalita' tecnica, purche' risultino assicurate le garanzie atte ad escludere che la discrezionalita' si trasformi in arbitrio. Cfr.: 26/1961, 4/1957 B, 122/1957 D, 2/1962 B.
L'art. 23 della Costituzione non esige che la istituzione dei tributi avvenga "per legge", ma "in base alla legge". Cio' consente che sia rinviata a provvedimenti amministrativi la determinazione di elementi o di presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalita' tecnica, purche' risultino assicurate le garanzie atte ad escludere che la discrezionalita' si trasformi in arbitrio. Cfr.: 26/1961, 4/1957 B, 122/1957 D, 2/1962 B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte