Sentenza 49/1961 (ECLI:IT:COST:1961:49)
Massima numero 1322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  04/07/1961;  Decisione del  04/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1323  1324  1325  1326  1327  1328  1329  1330


Titolo
SENT. 49/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - ESAME DELIBATIVO DELLA LEGGE IMPUGNATA - ACCERTAMENTO DEI REQUISITI RICHIESTI DALLA LEGGE PER LA SUA APPLICAZIONE: NON E' NECESSARIO.

Testo
Ai fini della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale per la definizione del giudizio di merito, il giudice a quo deve procedere soltanto ad un esame delibativo della legge impugnata e non anche all'accertamento della sussistenza, nel caso concreto, dei requisiti richiesti dalla legge stessa per la sua applicazione. (Specie in cui la legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46, dispone che i contratti di locazione dei fondi rustici degli enti pubblici sono trasformati in concessioni enfiteutiche a favore degli affittuari coltivatori in atto della terra che abbiano determinati requisiti e previo un complesso procedimento amministrativo). Cfr.: 102/1957; n. 57/1959.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte