Sentenza 49/1961 (ECLI:IT:COST:1961:49)
Massima numero 1326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
04/07/1961; Decisione del
04/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 49/61 E. REGIONE SICILIANA - RIFORMA FONDIARIA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 13 SETTEMBRE 1956, N. 46: CONVERSIONE IN ENFITEUSI DI FONDI APPARTENENTI AD ENTI PUBBLICI A FAVORE DEGLI AFFITTUARI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA AFFITTUARI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
SENT. 49/61 E. REGIONE SICILIANA - RIFORMA FONDIARIA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 13 SETTEMBRE 1956, N. 46: CONVERSIONE IN ENFITEUSI DI FONDI APPARTENENTI AD ENTI PUBBLICI A FAVORE DEGLI AFFITTUARI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA AFFITTUARI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.
Testo
La legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46 viola il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) tra cittadini che coltivano terre di enti pubblici e contadini che coltivano terre di privati, essendo riservata soltanto ai primi la possibilita' di aver assegnato le terre in concessioni enfiteutiche perpetue.
La legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46 viola il principio di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) tra cittadini che coltivano terre di enti pubblici e contadini che coltivano terre di privati, essendo riservata soltanto ai primi la possibilita' di aver assegnato le terre in concessioni enfiteutiche perpetue.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte