Sentenza 49/1961 (ECLI:IT:COST:1961:49)
Massima numero 1327
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
04/07/1961; Decisione del
04/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 49/61 F. REGIONE SICILIANA - RIFORMA FONDIARIA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 13 SETTEMBRE 1956 N. 46 - CONVERSIONE IN ENFITEUSI DEI FONDI, ANCHE MIGLIORATI, APPARTENENTI AGLI ENTI PUBBLICI A FAVORE DEGLI AFFITTUARI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA MAGGIORE PRODUTTIVITA' E DEGLI EQUI RAPPORTI SOCIALI.
SENT. 49/61 F. REGIONE SICILIANA - RIFORMA FONDIARIA - LEGGE REGIONALE SICILIANA 13 SETTEMBRE 1956 N. 46 - CONVERSIONE IN ENFITEUSI DEI FONDI, ANCHE MIGLIORATI, APPARTENENTI AGLI ENTI PUBBLICI A FAVORE DEGLI AFFITTUARI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA MAGGIORE PRODUTTIVITA' E DEGLI EQUI RAPPORTI SOCIALI.
Testo
La legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46 viola l'art. 44 della Costituzione sotto un duplice aspetto: perche' colpisce anche i terreni migliorati, mentre i limiti alla proprieta' privata costituzionalmente consentiti devono tendere ad una maggiore produttivita'; perche' pregiudica gli equi rapporti sociali, favorendo solo alcune categorie di lavoratori.
La legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46 viola l'art. 44 della Costituzione sotto un duplice aspetto: perche' colpisce anche i terreni migliorati, mentre i limiti alla proprieta' privata costituzionalmente consentiti devono tendere ad una maggiore produttivita'; perche' pregiudica gli equi rapporti sociali, favorendo solo alcune categorie di lavoratori.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 44
Altri parametri e norme interposte