Sentenza 11/2020 (ECLI:IT:COST:2020:11)
Massima numero 42449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  09/01/2020;  Decisione del  09/01/2020
Deposito del 05/02/2020; Pubblicazione in G. U. 12/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42448  42450  42451  42452


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Applicabilità nel giudizio a quo della norma censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza in ragione della non corrispondenza tra i petita dei giudizi principali e le sanzioni previste dalla norma censurata, della questione formulata nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362 del 1991. La previsione di sanzioni specifiche a carico dei soggetti incaricati della direzione della farmacia, per essere incorsi in una delle cause di incompatibilità espressamente regolate, non esclude l'applicabilità dei rimedi generali (come quelli appunto di cui si discute nei giudizi a quibus), che traggano comunque causa dalla incompatibilità.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/11/1991  n. 362  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte