Sentenza 49/1961 (ECLI:IT:COST:1961:49)
Massima numero 1328
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  04/07/1961;  Decisione del  04/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1322  1323  1324  1325  1326  1327  1329  1330


Titolo
SENT. 49/61 G. REGIONE SICILIANA - RIFORMA FONDIARIA - ADEGUAMENTO DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE ALLE ESIGENZE REGIONALI - LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1956 N. 46 - NON SI ADEGUA: PER I SOGGETTI COLPITI, PER IL SISTEMA, PER L'OGGETTO E PER I BENEFICIARI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46 e' in contrasto con le leggi di riforma agraria dello Stato per quanto attiene: a) ai soggetti sui quali incide la riforma, perche' colpisce gli enti pubblici, tra i quali sono da annoverare le opere pie, mentre la legge Sila del 1950, n. 230 (art. 2, primo comma) e la legge stralcio del 1950, n. 841 (art. 4, primo comma) riguardano soltanto i proprietari terrieri privati; b) al sistema, perche' dispone la conversione ex lege in enfiteusi perpetua di tutti i rapporti (mezzadria, affitto, bracciantato ecc.) che legano il coltivatore alla terra degli enti pubblici, mentre le legge Sila del 1950 n. 230 (art. 2, primo comma) e la legge stralcio del 1950 n. 841 (art. 4, primo comma) prevedono la espropriazione della proprieta' terriera privata con indennizzo; c) all'oggetto, in quanto sottopone alla riforma, senza limiti od esclusioni (conversione in enfiteusi perpetua ope legis) tutte le proprieta' terriere degli enti pubblici, anche se gia' convenientemente messe a coltura, mentre la legge Sila del 1950 n. 230 (art. 2, primo comma) e la legge stralcio del 1950 n. 841 (art. 4, primo comma, 5 primo comma e 10) riservano de iure all'espriopriato una quota del patrimonio terriero in piena proprieta', nonche', facoltativamente, anche il terzo residuo e assoggettano ad espropriazione soltanto i terreni suscettibili di trasformazione, disponendo esenzioni collegate a particolari tipi di culture o di aziende. Infine la detta legge regionale dispone che l'assegnazione dei terreni sia fatta, di regola, al contadino che coltiva in atto la terra, mentre per la legge stralcio del 1950 n. 841 (art. 21, secondo comma) l'assegnazione dei terreni espropriati e' fatta di preferenza ai coltivatori degli stessi terreni solo quando essi abbiano in corso per i medesimi contratti miglioratari a lungo termine, ed abbiano sostanziali e permanenti migliorie nel fondo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 5

Altri parametri e norme interposte