Sentenza 49/1961 (ECLI:IT:COST:1961:49)
Massima numero 1329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
04/07/1961; Decisione del
04/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 49/61 H. REGIONE SICILIANA - RIFORMA FONDIARIA - LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1956, N. 46 - VIOLA L'AUTONOMIA DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA SFERA DEI CONTRATTI AGRARI E I PRINCIPI IN MATERIA FISSATI DALLA LEGGE SULLE ISTITUZIONI DI PUBBLICA BENEFICENZA.
SENT. 49/61 H. REGIONE SICILIANA - RIFORMA FONDIARIA - LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1956, N. 46 - VIOLA L'AUTONOMIA DEGLI ENTI PUBBLICI NELLA SFERA DEI CONTRATTI AGRARI E I PRINCIPI IN MATERIA FISSATI DALLA LEGGE SULLE ISTITUZIONI DI PUBBLICA BENEFICENZA.
Testo
La legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46 viola l'autonomia degli enti pubblici in quanto ne limita la capacita' negoziale nella sfera dei contratti agrari ed e' in contrasto con l'art. 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, secondo il quale "i beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza, devono di regola essere dati in affitto", per assicurare il conseguimento dei fini istituzionali.
La legge regionale siciliana 13 settembre 1956, n. 46 viola l'autonomia degli enti pubblici in quanto ne limita la capacita' negoziale nella sfera dei contratti agrari ed e' in contrasto con l'art. 17 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, secondo il quale "i beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza, devono di regola essere dati in affitto", per assicurare il conseguimento dei fini istituzionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte