Sentenza 52/1961 (ECLI:IT:COST:1961:52)
Massima numero 1335
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente AMBROSINI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
05/07/1961; Decisione del
05/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/61 C. RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE A SCOPO PUBBLICO - COMPETENZA DELLO STATO. (LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228). PROVINCIA DI BOLZANO - INDAGINI STATISTICHE SULLO STATO E SUL MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE E SULLA CONSISTENZA DEI GRUPPI LINGUISTICI - DIFETTO DI COMPETENZA.
SENT. 52/61 C. RILEVAZIONI DEMOGRAFICHE A SCOPO PUBBLICO - COMPETENZA DELLO STATO. (LEGGE 24 DICEMBRE 1954, N. 1228). PROVINCIA DI BOLZANO - INDAGINI STATISTICHE SULLO STATO E SUL MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE E SULLA CONSISTENZA DEI GRUPPI LINGUISTICI - DIFETTO DI COMPETENZA.
Testo
Per tradizione e per legge il censimento e' sempre opera dello Stato e il servizio anagrafico, pur essendo svolto da uffici comunali e anche nell'interesse dei Comuni, e' un servizio di Stato diretto dai Sindaci nella loro qualita' di ufficiali di Governo: lo stabiliscono anche la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'anagrafe, negli artt. 3 e segg., e il regolamento esecutivo 31 gennaio 1958, n. 136, nella parte finale dell'art. 48 ("servizi statali svolti dai Comuni"). Una lata interpretazione di quest'ultima norma non esclude che la vigilanza sulle anagrafi sia devoluta ad organi regionali o provinciali; ma, mentre cio' non e' avvenuto nel Trentino-Alto Adige (art. 76, n. 3, dello Statuto speciale), allo scopo occorre sempre un conferimento di poteri da parte dello Stato e non si puo' dimenticare che l'organo, se deve vigilare sulla raccolta di dati, per cio' stesso e' privo della potesta' di raccoglierli. Dalla legge del 1954 sull'anagrafe, per il tessuto e per lo spirito delle sue disposizioni, dalle leggi che l'hanno preceduta, dalla disciplina relativa allo stato civile e dalla pratica dei censimenti risulta inequivocabilmente che tutta la materia delle rilevazioni demografiche, intese come ricerche da farsi per scopi pubblici e da organi pubblici, e' riservata alla competenza dello Stato. I rilevamenti sul flusso migratorio da e per altre Provincie e sulla consistenza dei gruppi linguistici interessano direttamente anche lo Stato, perche' la migrazione e' un fenomeno che trascende l'ambito territoriale della Provincia ed e' proprio dello Stato il compito di disciplinare i delicati rapporti fra uomini e gruppi di diversa origine etnica. Pertanto alla Provincia di Bolzano non spetta compiere o far compiere indagini statistiche sullo stato e sul movimento della popolazione della Provincia e sulla consistenza dei diversi gruppi linguistici.
Per tradizione e per legge il censimento e' sempre opera dello Stato e il servizio anagrafico, pur essendo svolto da uffici comunali e anche nell'interesse dei Comuni, e' un servizio di Stato diretto dai Sindaci nella loro qualita' di ufficiali di Governo: lo stabiliscono anche la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'anagrafe, negli artt. 3 e segg., e il regolamento esecutivo 31 gennaio 1958, n. 136, nella parte finale dell'art. 48 ("servizi statali svolti dai Comuni"). Una lata interpretazione di quest'ultima norma non esclude che la vigilanza sulle anagrafi sia devoluta ad organi regionali o provinciali; ma, mentre cio' non e' avvenuto nel Trentino-Alto Adige (art. 76, n. 3, dello Statuto speciale), allo scopo occorre sempre un conferimento di poteri da parte dello Stato e non si puo' dimenticare che l'organo, se deve vigilare sulla raccolta di dati, per cio' stesso e' privo della potesta' di raccoglierli. Dalla legge del 1954 sull'anagrafe, per il tessuto e per lo spirito delle sue disposizioni, dalle leggi che l'hanno preceduta, dalla disciplina relativa allo stato civile e dalla pratica dei censimenti risulta inequivocabilmente che tutta la materia delle rilevazioni demografiche, intese come ricerche da farsi per scopi pubblici e da organi pubblici, e' riservata alla competenza dello Stato. I rilevamenti sul flusso migratorio da e per altre Provincie e sulla consistenza dei gruppi linguistici interessano direttamente anche lo Stato, perche' la migrazione e' un fenomeno che trascende l'ambito territoriale della Provincia ed e' proprio dello Stato il compito di disciplinare i delicati rapporti fra uomini e gruppi di diversa origine etnica. Pertanto alla Provincia di Bolzano non spetta compiere o far compiere indagini statistiche sullo stato e sul movimento della popolazione della Provincia e sulla consistenza dei diversi gruppi linguistici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte