Sentenza 53/1961 (ECLI:IT:COST:1961:53)
Massima numero 1337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
05/07/1961; Decisione del
05/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 53/61. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO SULLE LEGGI DI DELEGAZIONE E SULLE LEGGI DELEGATE ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - LIMITI.
SENT. 53/61. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO SULLE LEGGI DI DELEGAZIONE E SULLE LEGGI DELEGATE ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - LIMITI.
Testo
La Corte e' competente a sindacare la legittimita' costituzionale delle delegazioni legislative anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. I limiti che sia il legislatore delegante che quello delegato devono osservare nell'esecuzione dei rispettivi poteri non sono quelli stabiliti dalle norme contenute nell'art. 76 della Costituzione, ma quelli che discendono da principi generalmente validi in tutti gli ordinamenti in cui vige la divisione dei poteri, cioe' l'esistenza di una legge di delegazione che abbia ad oggetto una materia chiaramente definita e l'osservanza, da parte del legislatore delegato, della estensione data alla delega. Codesti limiti, in conseguenza, possono essere diversi per ciascuna delegazione, ma, una volta posti, devono trovare da parte del Governo, puntuale osservanza. (Nella specie, le leggi di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, e 4 giugno 1931, n. 659, autorizzavano il Governo, rispettivamente, ad emanare un nuovo Codice di commercio e a pubblicare il Codice medesimo segnatamente in libri e titoli. L'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, non ha ecceduto i limiti fissati dalle predette leggi di delegazione in quanto il legislatore delegato, nel disciplinare, con norme penali, i reati connessi con la materia dell'assegno bancario, tenne presente l'ampiezza della delegazione, la norma contenuta nell'art. 344 del Cod. comm. e la necessita' di armonizzare le norme disciplinanti tale materia con i criteri e gli orientamenti del nuovo codice penale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, per eccesso di limiti della delegazione).
La Corte e' competente a sindacare la legittimita' costituzionale delle delegazioni legislative anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. I limiti che sia il legislatore delegante che quello delegato devono osservare nell'esecuzione dei rispettivi poteri non sono quelli stabiliti dalle norme contenute nell'art. 76 della Costituzione, ma quelli che discendono da principi generalmente validi in tutti gli ordinamenti in cui vige la divisione dei poteri, cioe' l'esistenza di una legge di delegazione che abbia ad oggetto una materia chiaramente definita e l'osservanza, da parte del legislatore delegato, della estensione data alla delega. Codesti limiti, in conseguenza, possono essere diversi per ciascuna delegazione, ma, una volta posti, devono trovare da parte del Governo, puntuale osservanza. (Nella specie, le leggi di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, e 4 giugno 1931, n. 659, autorizzavano il Governo, rispettivamente, ad emanare un nuovo Codice di commercio e a pubblicare il Codice medesimo segnatamente in libri e titoli. L'art. 116 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, non ha ecceduto i limiti fissati dalle predette leggi di delegazione in quanto il legislatore delegato, nel disciplinare, con norme penali, i reati connessi con la materia dell'assegno bancario, tenne presente l'ampiezza della delegazione, la norma contenuta nell'art. 344 del Cod. comm. e la necessita' di armonizzare le norme disciplinanti tale materia con i criteri e gli orientamenti del nuovo codice penale. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, per eccesso di limiti della delegazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte