Sentenza 54/1961 (ECLI:IT:COST:1961:54)
Massima numero 1338
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  05/07/1961;  Decisione del  05/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 54/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - RIPROPOSIZIONE NELLO STESSO GIUDIZIO PRINCIPALE - INAMMISSIBILITA'. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23). FATTISPECIE - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773, ART. 18, QUARTO COMMA - COSTITUZIONE, ART. 17.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale gia' risolta dalla Corte costituzionale e riproposta nel corso dello stesso giudizio principale. (Inammissibilita' della questione gia' sollevata nel corso dello stesso giudizio dal Pretore di Torino riguardo al divieto di riunione in luogo pubblico senza preavviso, previsto dall'art. 18 T.U.L.P.S., in riferimento all'art. 17 Cost., e gia' risolta con l'ordinanza, di manifesta infondatezza, n. 10 del 1960).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 17

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23