Sentenza 55/1961 (ECLI:IT:COST:1961:55)
Massima numero 1339
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
05/07/1961; Decisione del
05/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/61 A. INVALIDI DI GUERRA - ASSUNZIONE AL LAVORO OBBLIGATORIA - LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 375 - PROVVIDENZE DI CARATTERE ASSISTENZIALE - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE, ART. 38, QUARTO COMMA - INAPPLICABILITA' - LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 375 - AVVIAMENTO AL LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 38, TERZO COMMA - CONFORMITA'.
SENT. 55/61 A. INVALIDI DI GUERRA - ASSUNZIONE AL LAVORO OBBLIGATORIA - LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 375 - PROVVIDENZE DI CARATTERE ASSISTENZIALE - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE, ART. 38, QUARTO COMMA - INAPPLICABILITA' - LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 375 - AVVIAMENTO AL LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 38, TERZO COMMA - CONFORMITA'.
Testo
Come risulta dagli artt. 2; 14; 6, n. 2; 8, nn. 4, 5 e 7; 12; 13, secondo comma, la legge 3 giugno 1950, n. 375; sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, riguardando gli invalidi di guerra non totalmente inabili al lavoro, dispone in loro favore provvidenze di carattere non assistenziale, ma di avviamento al lavoro. Pertanto, la legge non solo non contrasta con la norma del penultimo comma dell'art. 38 della Costituzione, per il quale alla suddetta assistenza agli invalidi al lavoro provvedono "organi ed istituti disposti o integrati dallo Stato", ma e' anzi in armonia col disposto del terzo comma dello stesso articolo riguardante il diritto degli inabili o minorati "all'educazione e all'avviamento professionale".
Come risulta dagli artt. 2; 14; 6, n. 2; 8, nn. 4, 5 e 7; 12; 13, secondo comma, la legge 3 giugno 1950, n. 375; sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, riguardando gli invalidi di guerra non totalmente inabili al lavoro, dispone in loro favore provvidenze di carattere non assistenziale, ma di avviamento al lavoro. Pertanto, la legge non solo non contrasta con la norma del penultimo comma dell'art. 38 della Costituzione, per il quale alla suddetta assistenza agli invalidi al lavoro provvedono "organi ed istituti disposti o integrati dallo Stato", ma e' anzi in armonia col disposto del terzo comma dello stesso articolo riguardante il diritto degli inabili o minorati "all'educazione e all'avviamento professionale".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 3
Costituzione
art. 38
co. 4
Altri parametri e norme interposte