Sentenza 55/1961 (ECLI:IT:COST:1961:55)
Massima numero 1340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMBROSINI - Redattore AMBROSINI
Udienza Pubblica del
05/07/1961; Decisione del
05/07/1961
Deposito del 11/07/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/61 B. LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 375 - ASSUNZIONE AL LAVORO DEI MINORATI - CRITERI E CONDIZIONI - DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE, ARTT. 41 E 42 - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.
SENT. 55/61 B. LEGGE 3 GIUGNO 1950, N. 375 - ASSUNZIONE AL LAVORO DEI MINORATI - CRITERI E CONDIZIONI - DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE - COSTITUZIONE, ARTT. 41 E 42 - VIOLAZIONE - ESCLUSIONE.
Testo
Secondo la legge 3 giugno 1950, n. 375, l'assunzione al lavoro dei minorati si svolge in base a condizioni e criteri prestabiliti e non discrezionali, e senza che venga alterata la valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese. Pertanto, la legge non viola i principi di liberta' di iniziativa economica e di garanzia della proprieta' privata di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione.
Secondo la legge 3 giugno 1950, n. 375, l'assunzione al lavoro dei minorati si svolge in base a condizioni e criteri prestabiliti e non discrezionali, e senza che venga alterata la valutazione dei datori di lavoro in ordine al dimensionamento delle imprese. Pertanto, la legge non viola i principi di liberta' di iniziativa economica e di garanzia della proprieta' privata di cui agli artt. 41 e 42 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte