Ordinanza 57/1961 (ECLI:IT:COST:1961:57)
Massima numero 1343
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del
10/11/1961; Decisione del
10/11/1961
Deposito del 28/11/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 57/61. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN BASE ALLE QUALI IL CONFLITTO DOVREBBE ESSERE RISOLTO - RILEVABILITA' D'UFFICIO.
ORD. 57/61. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN BASE ALLE QUALI IL CONFLITTO DOVREBBE ESSERE RISOLTO - RILEVABILITA' D'UFFICIO.
Testo
Ammessa la possibilita' di sollevare, in via incidentale, su istanza di parte, la questione di legittimita' costituzionale di disposizioni legislative in base alle quali il conflitto di attribuzione tra Regione e Stato dovrebbe essere risolto (ordinanza n. 22 del 5 aprile 1960 di questa Corte), a maggior ragione l'incidente puo' essere sollevato anche d'ufficio, essendo irrilevante l'impulso di parte nel provvedimento costituzionale, che si svolge in piena indipendenza dal giudizio principale. (Art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Ammessa la possibilita' di sollevare, in via incidentale, su istanza di parte, la questione di legittimita' costituzionale di disposizioni legislative in base alle quali il conflitto di attribuzione tra Regione e Stato dovrebbe essere risolto (ordinanza n. 22 del 5 aprile 1960 di questa Corte), a maggior ragione l'incidente puo' essere sollevato anche d'ufficio, essendo irrilevante l'impulso di parte nel provvedimento costituzionale, che si svolge in piena indipendenza dal giudizio principale. (Art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 22