Ordinanza 58/1961 (ECLI:IT:COST:1961:58)
Massima numero 1344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
10/11/1961; Decisione del
10/11/1961
Deposito del 28/11/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 58/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO DI RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 58/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO DI RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Quando il giudice a quo abbia omesso di svolgere un accertamento preliminare di merito necessario ai fini della valutazione della rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale, gli atti vanno restituiti al giudice stesso. (Nella specie non era stato accertato dal giudice a quo se parte dei beni espropriati apparteneva iure hereditario a soggetto diverso dal proprietario dei beni stessi).
Quando il giudice a quo abbia omesso di svolgere un accertamento preliminare di merito necessario ai fini della valutazione della rilevanza della proposta questione di legittimita' costituzionale, gli atti vanno restituiti al giudice stesso. (Nella specie non era stato accertato dal giudice a quo se parte dei beni espropriati apparteneva iure hereditario a soggetto diverso dal proprietario dei beni stessi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23