Ordinanza 61/1961 (ECLI:IT:COST:1961:61)
Massima numero 1347
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
; Decisione del
Deposito del 28/11/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 61/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLE NORME IMPUGNATE.
ORD. 61/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA PER SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DELLE NORME IMPUGNATE.
Testo
Vedi: ord. 24/1956 C. (Nella specie era stata promossa, con due ordinanze del Tribunale di Verona, la questione di legittimita' costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490. Nonostante l'eccezione di improponibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato, per asserito difetto di rilevanza e di pregiudizialita' della questione, la Corte ha ritenuto ultroneo il rinvio degli atti al giudice a quo per il motivo assorbente che la legge impugnata non aveva piu' efficacia, in quanto gia' dichiarata incostituzionale con precedente sentenza del 9 giugno 1961, n. 35).
Vedi: ord. 24/1956 C. (Nella specie era stata promossa, con due ordinanze del Tribunale di Verona, la questione di legittimita' costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490. Nonostante l'eccezione di improponibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato, per asserito difetto di rilevanza e di pregiudizialita' della questione, la Corte ha ritenuto ultroneo il rinvio degli atti al giudice a quo per il motivo assorbente che la legge impugnata non aveva piu' efficacia, in quanto gia' dichiarata incostituzionale con precedente sentenza del 9 giugno 1961, n. 35).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 136
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
legge 11/03/1953
n. 87
art. 30
co. 3
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 9