Sentenza 63/1961 (ECLI:IT:COST:1961:63)
Massima numero 1349
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
28/11/1961; Decisione del
28/11/1961
Deposito del 28/11/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 63/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - OMESSA INDICAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - INDICAZIONE DEL CRITERIO IN BASE AL QUALE LA QUESTIONE E' STATA PROPOSTA - SUFFICIENZA.
SENT. 63/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - OMESSA INDICAZIONE DELLE NORME COSTITUZIONALI CHE SI ASSUMONO VIOLATE - INDICAZIONE DEL CRITERIO IN BASE AL QUALE LA QUESTIONE E' STATA PROPOSTA - SUFFICIENZA.
Testo
Quando dall'ordinanza di rimessione risulta in modo evidente, pur in mancanza di una espressa indicazione delle norme costituzionali assunte a parametro, il criterio in base al quale il giudice del processo principale ha proposto la questione di legittimita' costituzionale, questa non puo' essere dichiarata inammissibile. Cfr.: sent. n. 44/1959.
Quando dall'ordinanza di rimessione risulta in modo evidente, pur in mancanza di una espressa indicazione delle norme costituzionali assunte a parametro, il criterio in base al quale il giudice del processo principale ha proposto la questione di legittimita' costituzionale, questa non puo' essere dichiarata inammissibile. Cfr.: sent. n. 44/1959.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23