Sentenza 63/1961 (ECLI:IT:COST:1961:63)
Massima numero 1350
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
28/11/1961; Decisione del
28/11/1961
Deposito del 28/11/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 63/61 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' DI RIESAME DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 63/61 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' DI RIESAME DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
La valutazione della rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale, proposta in via incidentale, rispetto al tema del giudizio principale, rientra nella competenza esclusiva del giudice a quo; e quando, dal testo dell'ordinanza di rimessione, risulti che tale valutazione e' stata compiuta ed e' esaurientemente motivata, non compete alla Corte accertare se la soluzione della questione sottoposta al suo esame sia o non necessaria ai fini della decisione della controversia. Cfr.: 30/1957 B, 42/1957 C.
La valutazione della rilevanza di una questione di legittimita' costituzionale, proposta in via incidentale, rispetto al tema del giudizio principale, rientra nella competenza esclusiva del giudice a quo; e quando, dal testo dell'ordinanza di rimessione, risulti che tale valutazione e' stata compiuta ed e' esaurientemente motivata, non compete alla Corte accertare se la soluzione della questione sottoposta al suo esame sia o non necessaria ai fini della decisione della controversia. Cfr.: 30/1957 B, 42/1957 C.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23