Sentenza 63/1961 (ECLI:IT:COST:1961:63)
Massima numero 1352
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  28/11/1961;  Decisione del  28/11/1961
Deposito del 28/11/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1349  1350  1351


Titolo
SENT. 63/61 D. REGIONE SICILIANA - CONTRATTI AGRARI - COMMISSIONI COMUNALI PER IL TENTATIVO BONARIO DI COMPONIMENTO NELLA RIPARTIZIONE DI PRODOTTI - PRESUPPOSTO PROCESSUALE - INSUSSISTENZA.

Testo
L'art. 6 della legge regionale siciliana 1 luglio 1947, n. 4, secondo il quale "tutte le eventuali contestazioni saranno preliminarmente devolute per il tentativo di equo componimento a commissioni comunali..." prevede soltanto la istituzione di commissioni comunali di conciliazione, a disposizione delle parti onde facilitare i tentativi di componimento bonario delle controversie sulla ripartizione dei prodotti nei contratti agrari. Il fatto che in tale disposizione si usi l'avverbio "preliminarmente" non sembra di per se' argomento decisivo per concludere nel senso della improponibilita' della domanda giudiziale, nel caso in cui nessuna delle parti abbia sollecitato l'intervento della predetta commissione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte