Sentenza 64/1961 (ECLI:IT:COST:1961:64)
Massima numero 1353
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
28/11/1961; Decisione del
28/11/1961
Deposito del 28/11/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 64/61. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - ADULTERIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 64/61. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - EGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI - ADULTERIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, diretto ad impedire che a danno dei cittadini siano dalle leggi disposte discriminazioni arbitrarie, non puo' significare che il legislatore sia obbligato a disporre per tutti una identica disciplina, mentre, al contrario, deve essergli consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse. Pertanto con l'art. 559 c.p. che punisce soltanto l'adulterio della moglie e non pone condizioni alla punibilita' della relazione adulterina della moglie, non e' stata creata a carico di questa una posizione di inferiorita', ma soltanto e' stata diversamente disciplinata una situazione che il legislatore ha ritenuta diversa. Spetta al legislatore, non alla Corte Costituzionale, lo stabilire se la norma in questione risponda alla attuale valutazione sociale dei rapporti fra i coniugi e se i meriti oppure no di essere modificata.
Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, diretto ad impedire che a danno dei cittadini siano dalle leggi disposte discriminazioni arbitrarie, non puo' significare che il legislatore sia obbligato a disporre per tutti una identica disciplina, mentre, al contrario, deve essergli consentito di adeguare le norme giuridiche ai vari aspetti della vita sociale, dettando norme diverse per situazioni diverse. Pertanto con l'art. 559 c.p. che punisce soltanto l'adulterio della moglie e non pone condizioni alla punibilita' della relazione adulterina della moglie, non e' stata creata a carico di questa una posizione di inferiorita', ma soltanto e' stata diversamente disciplinata una situazione che il legislatore ha ritenuta diversa. Spetta al legislatore, non alla Corte Costituzionale, lo stabilire se la norma in questione risponda alla attuale valutazione sociale dei rapporti fra i coniugi e se i meriti oppure no di essere modificata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte