Ordinanza 65/1961 (ECLI:IT:COST:1961:65)
Massima numero 1354
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del
28/11/1961; Decisione del
28/11/1961
Deposito del 28/11/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 65/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INCERTEZZA SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 65/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA CHE LO PROMUOVE - INCERTEZZA SULL'OGGETTO DEL GIUDIZIO - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Quando nell'ordinanza del giudice a quo non risulti chiaro quale sia esattamente la questione di legittimita' costituzionale sottoposta all'esame della Corte, gli atti vanno restituiti al giudice stesso perche' riesamini i termini della proposta questione, in relazione alla sua rilevanza nel giudizio principale. (Nella specie era dubbio se il vizio di incostituzionalita' investisse l'intero art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, o soltanto parte di esso).
Quando nell'ordinanza del giudice a quo non risulti chiaro quale sia esattamente la questione di legittimita' costituzionale sottoposta all'esame della Corte, gli atti vanno restituiti al giudice stesso perche' riesamini i termini della proposta questione, in relazione alla sua rilevanza nel giudizio principale. (Nella specie era dubbio se il vizio di incostituzionalita' investisse l'intero art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, o soltanto parte di esso).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23