Sentenza 11/2020 (ECLI:IT:COST:2020:11)
Massima numero 42452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del  09/01/2020;  Decisione del  09/01/2020
Deposito del 05/02/2020; Pubblicazione in G. U. 12/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42448  42449  42450  42451


Titolo
Farmacia - Partecipazione a società di capitale titolare dell'esercizio di farmacia privata - Incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato - Riferibilità anche ai soci non coinvolti nella gestione - Denunciata irragionevolezza intrinseca e difetto di proporzione, ingiustificata disparità di trattamento, lesione della tutela del lavoro, della libertà di iniziativa economica privata, della tutela del risparmio e dell'investimento, nonché delle norme europee a garanzia della libertà di impresa - Erroneità dell'interpretazione della norma censurata - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata, per erronea interpretazione della norma censurata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Collegio arbitrale di Catania, in riferimento agli artt. 2, 3, 54, 35, 41, 47 Cost., nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 3 TUE, 16 CDFUE e 49 TFUE - dell'art. 8, comma 1, lett. c), della legge n. 362 del 1991, nella parte in cui prevede che la partecipazione alle società di capitali titolari dell'esercizio di una farmacia privata sia incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato. Alla stregua dei criteri ermeneutici di cui all'art. 12 delle Preleggi, è possibile pervenire alla conclusione per cui la causa di incompatibilità ivi prevista non sia riferibile ai soci di società di capitali titolari di farmacie, che si limitino ad acquisirne quote, senza essere coinvolti nella gestione della farmacia. La disposizione censurata fa, infatti, riferimento al soggetto che gestisce la farmacia o comunque sia coinvolto nella gestione, come risulta dalla sua rubrica, dal sistema delle sanzioni interdittive (per loro natura applicabili solo al socio coinvolto nella gestione) e dalla disciplina del subentro di terzi mortis causa. Inoltre, sul piano sistematico, tale esegesi è confortata dal fatto che l'incompatibilità in esame non è coerente con il nuovo quadro normativo che da una impostazione professionale-tecnica della titolarità e gestione delle farmacie è passato ad una impostazione economico-commerciale (legge n. 124 del 2017). Essendo, dunque, consentita la titolarità di farmacie private in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci non farmacisti, né in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società, è conseguente che a tali soggetti non sia più riferibile l'incompatibilità con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato.

Atti oggetto del giudizio

legge  08/11/1991  n. 362  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 47

Costituzione  art. 54

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

trattato unione europea    n.   art. 3  

Carta dei diritti fondamentali U.E.    n.   art. 16  

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea    n.   art. 49