Sentenza 66/1961 (ECLI:IT:COST:1961:66)
Massima numero 1362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  05/12/1961;  Decisione del  05/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1355  1356  1357  1358  1359  1360  1361  1363  1364


Titolo
SENT. 66/61 H. REGIONI A STATUTO SPECIALE - ATTIVITA' LEGISLATIVA - EFFETTI SUL SISTEMA FISCALE DELLO STATO - POSIZIONE CONTRIBUTIVA - DIFFORMITA' E SQUILIBRI - ILLEGITTIMITA'.

Testo
L'attivita' legislativa delle Regioni non puo' interferire nel sistema fiscale dello Stato, creando difformita' nella posizione contributiva dei cittadini e squilibrio nel sistema tributario generale. (Nella specie, le legge regionale valdostana 6 ottobre 1960, autorizzando l'emissione di azioni al portatore nella Regione derogava alla obbligatoria nominativita' delle azioni stabilite dallo Stato con D. Lgt. 25 ottobre 1941, n. 1148).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte