Sentenza 67/1961 (ECLI:IT:COST:1961:67)
Massima numero 1365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  05/12/1961;  Decisione del  05/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1366


Titolo
SENT. 67/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - OMESSA INDICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALMENTE RICONOSCIUTE - SUFFICIENTE INDICAZIONE DEL PRINCIPIO PRESUPPOSTO DAL GIUDICE A QUO NEL SOLLEVARE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' necessario che le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute siano espressamente indicate nella ordinanza di rinvio, in relazione ad una asserita violazione dell'art. 10 della Costituzione, quando dal suo contesto si desuma implicitamente la esistenza delle norme stesse. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato rilevava che la ordinanza del giudice a quo non aveva indicato esplicitamente quali fossero le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che sarebbero state violate dagli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409. Osserva in merito la Corte che si desume, per implicito, dal contesto dell'ordinanza, che il giudice a quo ha presupposto esistente una regola la cui applicazione escluderebbe la competenza legislativa dello Stato in materia di polizia amministrativa (in particolare di polizia finanziaria) o in materia penale, riguardo alla nave nazionale che navighi nell'alto mare).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23