Sentenza 67/1961 (ECLI:IT:COST:1961:67)
Massima numero 1366
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  05/12/1961;  Decisione del  05/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1365


Titolo
SENT. 67/61 B. PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA' DELLA POTESTA' STATALE E DELLA LEGGE PENALE - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA - NAVE IN MARE LIBERO - ASSIMILAZIONE AL TERRITORIO DELLO STATO - SOTTOPOSIZIONE ALLA POTESTA' DELLO STATO DI IMMATRICOLAZIONE ED ALLA SUA LEGGE PENALE.

Testo
Lo Stato della immatricolazione irradia la propria potesta' sulla nave anche fuori dal limite delle acque territoriali, qualunque sia il luogo in cui essa navighi o sosti, in particolare, anche quando la nave si trovi in alto mare, il quale, secondo una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta, e' aperto al libero e pari uso di tutti i membri della comunita' internazionale. Non contrastano, pertanto, con questo principio, e quindi con l'art. 10 della Costituzione, gli artt. 1 e 3 della legge 13 dicembre 1956, n. 1409, che impongono l'obbligo del manifesto di carico per le navi nazionali di stazza netta non superiore alle 200 tonnellate, che trasportano tabacchi fuori zona di vigilanza doganale e comminano sanzioni penali per le infrazioni a tale dovere.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 10

Altri parametri e norme interposte