Sentenza 68/1961 (ECLI:IT:COST:1961:68)
Massima numero 1367
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
05/12/1961; Decisione del
05/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/61 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA E SECONDARIA - LIMITI - PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO - DIFFERENZA - ART. 105 T.U. LEGGI SANITARIE CHE FISSA PRINCIPIO DEL CONCORSO PER L'AUTORIZZAZIONE AD APRIRE ED ESERCITARE FARMACIE - NON E' PRINCIPIO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1960, N. 27 CONCERNENTE CONFERIMENTO SENZA CONCORSO NELLE FARMACIE NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 68/61 A. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA E SECONDARIA - LIMITI - PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO - DIFFERENZA - ART. 105 T.U. LEGGI SANITARIE CHE FISSA PRINCIPIO DEL CONCORSO PER L'AUTORIZZAZIONE AD APRIRE ED ESERCITARE FARMACIE - NON E' PRINCIPIO DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO - LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1960, N. 27 CONCERNENTE CONFERIMENTO SENZA CONCORSO NELLE FARMACIE NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
I principi dell'ordinamento giuridico non si identificano con i principi fissati dalle leggi dello Stato per singoli settori e per singole materie. Nel sistema adottato negli Statuti speciali per il Trentino-Alto Adige e per la Sardegna i principi dell'ordinamento giuridico costituiscono limiti alla potesta' legislativa primaria (artt. 4 e 11 Statuto Trentino-Alto Adige; art. 3 Statuto Sardegna); i principi stabiliti dalle leggi dello Stato rappresentano, invece, limiti alla potesta' legislativa secondaria (artt. 5 e 12 Statuto Trentino-Alto Adige, onde e' consentito alla Regione, alla quale e' attribuita legislazione primaria in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 4, n. 12 dello Statuto), di emanare in quel settore disposizioni in ordine a particolari sue situazioni ed esigenze. (Nella specie la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano, della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento (senza concorso) delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni" in riferimento all'art. 4 dello Statuto speciale).
I principi dell'ordinamento giuridico non si identificano con i principi fissati dalle leggi dello Stato per singoli settori e per singole materie. Nel sistema adottato negli Statuti speciali per il Trentino-Alto Adige e per la Sardegna i principi dell'ordinamento giuridico costituiscono limiti alla potesta' legislativa primaria (artt. 4 e 11 Statuto Trentino-Alto Adige; art. 3 Statuto Sardegna); i principi stabiliti dalle leggi dello Stato rappresentano, invece, limiti alla potesta' legislativa secondaria (artt. 5 e 12 Statuto Trentino-Alto Adige, onde e' consentito alla Regione, alla quale e' attribuita legislazione primaria in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera (art. 4, n. 12 dello Statuto), di emanare in quel settore disposizioni in ordine a particolari sue situazioni ed esigenze. (Nella specie la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano, della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento (senza concorso) delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni" in riferimento all'art. 4 dello Statuto speciale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 5
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 11
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 12
Altri parametri e norme interposte