Sentenza 68/1961 (ECLI:IT:COST:1961:68)
Massima numero 1368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
05/12/1961; Decisione del
05/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/61 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE 9 NOVEMBRE 1960, N. 27, CONCERNENTE CONFERIMENTO, SENZA CONCORSO, DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - VIOLAZIONE ART. 97, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 68/61 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE 9 NOVEMBRE 1960, N. 27, CONCERNENTE CONFERIMENTO, SENZA CONCORSO, DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - VIOLAZIONE ART. 97, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio contenuto nell'art. 97, ultimo comma, della Costituzione, per il quale agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, non puo' essere invocato a proposito della autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, perche', comunque si voglia qualificare l'assegnazione di farmacia, devesi riconoscere che essa non costituisce conferimento di impiego nella pubblica Amministrazione. Le farmacie, infatti, nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli. (Nella specie, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano, della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento, senza concorso, delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni", in riferimento all'art. 97, ultimo comma, della Costituzione.
Il principio contenuto nell'art. 97, ultimo comma, della Costituzione, per il quale agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, non puo' essere invocato a proposito della autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, perche', comunque si voglia qualificare l'assegnazione di farmacia, devesi riconoscere che essa non costituisce conferimento di impiego nella pubblica Amministrazione. Le farmacie, infatti, nonostante il carattere pubblicistico della loro disciplina, determinato da esigenze inerenti alla tutela sanitaria, restano imprese private sia pure sottoposte a rigorosi controlli. (Nella specie, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla Provincia di Bolzano, della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento, senza concorso, delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni", in riferimento all'art. 97, ultimo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte