Sentenza 68/1961 (ECLI:IT:COST:1961:68)
Massima numero 1369
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  05/12/1961;  Decisione del  05/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1367  1368  1370  1371  1372  1373  1374


Titolo
SENT. 68/61 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1960, N. 27, CONCERNENTE "CONFERIMENTO DELLE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO GESTITE PROVVISORIAMENTE DA PIU' DI CINQUE ANNI" - RETROATTIVITA' - INSUSSISTENZA.

Testo
La legge regionale 9 novembre 1960, n. 27 concernente il conferimento, senza concorso, delle farmacie della Provincia di Bolzano ai farmacisti che le gestiscono in base ad autorizzazione provvisoria da almeno cinque anni, non ha carattere retroattivo, in quanto essa stabilisce presupposti e condizioni per la sua futura applicazione. E', pertanto, infondata la censura sollevata dalla difesa della Provincia di Bolzano secondo la quale tale legge sarebbe viziata da illegittimita' costituzionale perche' retroattiva.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte