Sentenza 68/1961 (ECLI:IT:COST:1961:68)
Massima numero 1372
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
05/12/1961; Decisione del
05/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/61 F. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1960, N. 27 - VIOLAZIONE PRINCIPI EGUAGLIANZA CITTADINI, TUTELA MINORANZE LINGUISTICHE, PARITA' DI DIRITTI TRA I GRUPPI LINGUISTICI SANCITI DAGLI ARTT. 3 E 6 DELLA COSTITUZIONE, 2 E 82 STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 68/61 F. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1960, N. 27 - VIOLAZIONE PRINCIPI EGUAGLIANZA CITTADINI, TUTELA MINORANZE LINGUISTICHE, PARITA' DI DIRITTI TRA I GRUPPI LINGUISTICI SANCITI DAGLI ARTT. 3 E 6 DELLA COSTITUZIONE, 2 E 82 STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni" non comporta la violazione degli artt. 3 e 6 della Costituzione e 2 e 82 dello Statuto speciale che sanciscono rispettivamente i principi della eguaglianza dei cittadini senza distinzione di lingua, della tutela delle minoranze linguistiche, della parita' dei diritti dei cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, o del principio di parita' tra i gruppi linguistici. La legge impugnata, infatti, non prende in considerazione i gruppi linguistici come tali, ne' i singoli interessi in rapporto alla lingua da essi parlata. La legge si riferisce a situazioni obiettive determinate da ragioni contingenti e particolari; muovendo dal presupposto di fatto che per vari anni nella Provincia di Bolzano non e' stato possibile bandire concorsi farmaceutici, tende ad assicurare una definitiva sistemazione a farmacisti che, indipendentemente da qualsiasi riferimento ai gruppi linguistici di appartenenza, hanno svolto, in base ad assegnazione provvisoria, la loro opera per lungo periodo di tempo. Cosi' provvedendo il legislatore regionale non ha inteso dettare norme di privilegio nei riguardi di determinati soggetti, ma ha preso in considerazione, con apprezzamento discrezionale, peraltro non censurabile in questa sede, circostanze e situazioni particolari, valutate nei riguardi non dei singoli farmacisti, ma di tutti gli appartenenti alla categoria di tali professionisti esercenti da tempo nella Provincia di Bolzano.
La legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni" non comporta la violazione degli artt. 3 e 6 della Costituzione e 2 e 82 dello Statuto speciale che sanciscono rispettivamente i principi della eguaglianza dei cittadini senza distinzione di lingua, della tutela delle minoranze linguistiche, della parita' dei diritti dei cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, o del principio di parita' tra i gruppi linguistici. La legge impugnata, infatti, non prende in considerazione i gruppi linguistici come tali, ne' i singoli interessi in rapporto alla lingua da essi parlata. La legge si riferisce a situazioni obiettive determinate da ragioni contingenti e particolari; muovendo dal presupposto di fatto che per vari anni nella Provincia di Bolzano non e' stato possibile bandire concorsi farmaceutici, tende ad assicurare una definitiva sistemazione a farmacisti che, indipendentemente da qualsiasi riferimento ai gruppi linguistici di appartenenza, hanno svolto, in base ad assegnazione provvisoria, la loro opera per lungo periodo di tempo. Cosi' provvedendo il legislatore regionale non ha inteso dettare norme di privilegio nei riguardi di determinati soggetti, ma ha preso in considerazione, con apprezzamento discrezionale, peraltro non censurabile in questa sede, circostanze e situazioni particolari, valutate nei riguardi non dei singoli farmacisti, ma di tutti gli appartenenti alla categoria di tali professionisti esercenti da tempo nella Provincia di Bolzano.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 6
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 82
Altri parametri e norme interposte