Sentenza 68/1961 (ECLI:IT:COST:1961:68)
Massima numero 1373
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMBROSINI - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del
05/12/1961; Decisione del
05/12/1961
Deposito del 22/12/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 68/61 G. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1960, N. 27 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SULLA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE E SULL'USO DELLA LINGUA TEDESCA, SANCITI DAGLI ARTT. 54, 84 E 85 DELLO STATUTO, 69 E 71 D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 68/61 G. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE 9 NOVEMBRE 1960, N. 27 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SULLA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE E SULL'USO DELLA LINGUA TEDESCA, SANCITI DAGLI ARTT. 54, 84 E 85 DELLO STATUTO, 69 E 71 D.P.R. 30 GIUGNO 1951, N. 574 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le disposizioni degli artt. 54, 84 e 85 dello Statuto, nonche' degli artt. 69-71 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto medesimo, riguardano materie del tutto estranee all'attivita' farmaceutica. Esse, infatti, riguardano l'organizzazione della pubblica Amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini e non sono, quindi, riferibili alle farmacie, le quali, sebbene sottoposte a varie forme di disciplina e di vigilanza, conservano pur sempre il carattere di privata attivita'. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano, gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni" in riferimento agli artt. 54, 84 e 85 dello Statuto speciale.
Le disposizioni degli artt. 54, 84 e 85 dello Statuto, nonche' degli artt. 69-71 D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, contenente norme di attuazione dello Statuto medesimo, riguardano materie del tutto estranee all'attivita' farmaceutica. Esse, infatti, riguardano l'organizzazione della pubblica Amministrazione e i rapporti tra questa e i cittadini e non sono, quindi, riferibili alle farmacie, le quali, sebbene sottoposte a varie forme di disciplina e di vigilanza, conservano pur sempre il carattere di privata attivita'. E', pertanto, infondata la questione di legittimita' costituzionale della legge regionale 9 novembre 1960, n. 27, concernente "conferimento delle farmacie della Provincia di Bolzano, gestite provvisoriamente da piu' di cinque anni" in riferimento agli artt. 54, 84 e 85 dello Statuto speciale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 54
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 84
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 85
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1951
n. 574
art. 69
decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1951
n. 574
art. 70
decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1951
n. 574
art. 71